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Sez. L, Sentenza n. 6855 del 01/04/2005 (Rv. 581001 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione dall'albo - Provvedimento della commissione regionale per le imprese artigiane - Impugnazione del provvedimento dinanzi all'autorità giudiziaria - Legittimazione attiva - Dell'istituto previdenziale richiedente la cancellazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581001-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

Il giudizio di impugnazione avverso le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazioni e cancellazioni dall'albo ha come parti necessarie, oltre al P.M., che deve essere obbligatoriamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, il soggetto che abbia sollecitato tale provvedimento, ove diverso, e la commissione che ha emesso l'atto impugnato; ne consegue che l'istituto previdenziale, che abbia promosso la cancellazione di un soggetto dinanzi alla commissione provinciale (e poi, in sede di impugnazione, dinanzi alla commissione regionale), è legittimato ad agire, per l'impugnazione della relativa decisione, davanti al tribunale, e quindi a stare in giudizio dinanzi alla corte d'appello nel procedimento di reclamo contro il decreto camerale del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)