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Sez. 1, Sentenza n. 5746 del 20/05/1993 (Rv. 482440 - 01)

Artigianato - Impresa artigiana - In genere | Albo delle imprese artigiane - Cancellazione - Provvedimento della commissione regionale per le imprese artigiane - Impugnazione davanti all'autorità giudiziaria - Legittimazione passiva - Commissione regionale - Spettanza - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1993-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482440-01

Artigianato - Impresa artigiana - In genere

In tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, nella impugnazione davanti all'autorità giudiziaria del provvedimento della commissione regionale per le imprese artigiane, emesso su ricorso contro la decisione della commissione provinciale (art. 11 legge n. 860 del 1956), la legittimazione passiva spetta necessariamente alla predetta commissione regionale, atteso che il ricorso in sede giurisdizionale è rivolto contro il provvedimento amministrativo adottato dall'organo di seconda istanza, anche se decisorio di un ricorso gerarchico "improprio", con la conseguenza che, in applicazione dei generali criteri di determinazione della competenza territoriale (artt. 18 e segg. cod. proc. civ.), detta impugnazione va proposta innanzi al giudice del luogo in cui ha sede la commissione regionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)