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Sez. 1, Sentenza n. 6515 del 16/07/1997 (Rv. 506045 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Dichiarazione di pubblica utilità - Suo annullamento da parte del giudice amministrativo - Realizzazione dell'opera pubblica - Occupazione appropriativa - Non configurabilità - Risarcimento del danno - Prescrizione di annullamento - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506045-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, l'occupazione del bene è sine titulo, sicché la successiva costruzione di opera pubblica non vale ad imprimere alla precedente occupazione stessa carattere di esercizio di potestà amministrativa, ma, diversamente, si connota come attività materiale lesiva del diritto dominicale, con i connotati dell'illecito permanente. Ne consegue che il privato, che pur avendo diritto alla restitutio in integrum, intenda dismettere il diritto di proprietà esercitando quello risarcitorio per equivalente, la prescrizione di tale diritto, in applicazione del principio "contra non valentem agere non currit praescriptio" decorre dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo che abbia annullato l'approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare nella quale è insita la dichiarazione di pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 9, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)