Sez. 1, Sentenza n. 2746 del 05/02/2008 (Rv. 601660 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Annullamento da parte del giudice amministrativo degli atti della procedura ablativa - Conseguenze - Eliminazione con effetto "ex tunc" della dichiarazione di p.u. - Connotazione della condotta della p.a. come mera attività di fatto autonoma ed indipendente - Applicazione delle regole comuni in tema di occupazione senza titolo di beni altrui - Occupazione parziale - Applicazione del criterio differenziale di cui all'art. 40 legge n. 2359 del 1865 - Esclusione - Limite per il risarcimento previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 - Rispetto - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'annullamento degli atti della procedura ablativa in sede giurisdizionale elimina con effetto "ex tunc" la dichiarazione di p.u. e la condotta dell'amministrazione assume le connotazioni di mera attività di fatto autonoma ed indipendente, senza nesso eziologico con le cause dell'illegittimità con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolarità del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della p.a. ha carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto, ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri più interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito per qualsivoglia fatto illecito. Inoltre, nel caso di occupazione di una porzione del fondo altrui, non è possibile ricorrere al criterio previsto dall'art. 40 legge n. 2359 del 1865 (poi recepito dall'art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001) che riguarda la diversa ipotesi di espropriazione parziale, mentre, in generale, va esclusa l'applicazione dell'art. 43 d.P.R. n. 380 del 2001, laddove limita l'entità massima del risarcimento nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, qualora il progetto dell'opera pubblica sia antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. citato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 9, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 12, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)