Sez. 3, Sentenza n. 1145 del 15/02/1980 (Rv. 404626 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTANZIALE - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA TRA DUE SOGGETTI AVENTE AD OGGETTO UN BENE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON UN TERZO POSSIBILE TITOLARE DI UNA PRETESA SUL MEDESIMO BENE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTANZIALE - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIA TRA DUE SOGGETTI AVENTE AD OGGETTO UN BENE - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON UN TERZO POSSIBILE TITOLARE DI UNA PRETESA SUL MEDESIMO BENE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il litisconsorzio necessario per ragioni di carattere sostanziale dipende o dall'esistenza di una norma specifica o da particolari situazioni giuridiche, le quali fanno si che la pronuncia emessa senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti sia inidonea a produrre gli effetti giuridici voluti e, percio, inutiliter data. Nel caso di una controversia tra due soggetti, che abbia ad oggetto un bene sul quale potrebbe vantare lo stesso diritto un terzo, quest'ultimo non puo considerarsi litisconsorte necessario, non ricorrendo nessuna delle due ipotesi sopra indicate, tranne che una delle parti chieda che si accerti (anche nei confronti del terzo) chi sia l'effettivo ed unico titolare del diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)