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Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 08/02/2018 Ud. (dep. 01/03/2018) Rv. 272270 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reato continuato - Valutazione del danno con riferimento ad ogni singolo fatto - reato - necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272270-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

In tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (In motivazione la Corte ha specificato che il riconoscimento dell'attenuante per due dei reati satellite incide solo ai fini dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)