Sez. 6, Sentenza n. 30154 del 12/06/2007 Ud. (dep. 24/07/2007) Rv. 237329 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reato continuato - Valutazione del danno con riferimento ad ogni singolo fatto - Reato - Necessità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in tema di peculato continuato, in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)