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Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006 (Rv. 588605 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni - Regolamento CEE n. 44 del 2001 - Criterio di collegamento previsto dall'art. 5, punto 3, in materia di illeciti dolosi e colposi - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Nozione - Ambito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588605-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001(reiterativo dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", per tale luogo deve intendersi sia il luogo in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, sia quello in cui il danno si è verificato, avendosi comunque riguardo al solo danno iniziale, e non anche ai danni conseguenti, onde, a tal fine, può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesione alla reputazione che alcune società italiane, attrici nel giudizio di merito, assumevano essere stata prodotta con le lettere di diffida provenienti da due banche estere, cessionarie dell'assunto credito nei loro confronti, sul presupposto che il luogo in cui era avvenuto l'evento lesivo non poteva che coincidere con il luogo in cui le lettere stesse erano pervenute a destinazione e, cioè, in Italia).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)