Sez. U, Sentenza n. 44895 del 17/07/2014 Cc. (dep. 28/10/2014) Rv. 260925 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Decorrenza dei termini di fase per effetto della sentenza costituzionale n. 32 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge n. 49 del 2006 - Retroattività degli effetti - Scarcerazione nella fase successiva (cd. ora per allora) - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di custodia cautelare, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per quelle pesanti, con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non comporta la rideterminazione retroattiva "ora per allora" dei termini di durata massima per le precedenti fasi del procedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l'autonomia di ciascuna fase.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 tervicies CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)