Sez. 5, Sentenza n. 22808 del 23/10/2006 (Rv. 595466 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Presupposto - Fabbricato - Nozione, in relazione all'area - Valore della base imponibile - Trasferimento dall'area all'intera costruzione - Fabbricato di nuova costruzione - Criterio di individuazione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di fabbricato, di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata. Per l'applicazione dell'imposta sul "fabbricato di nuova costruzione", infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni (nella specie, l'utilizzazione del fabbricato è stata correttamente ritenuta dal giudice di merito sulla base dell'avvenuto accatastamento del fabbricato, indipendentemente dal completamento delle rifiniture).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)