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Sez. 1, Sentenza n. 21007 del 29/10/2004 (Rv. 577905 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata - Omissione - Verbale di contestazione da notificare - Contenuto e modalità.
Stato
decisa il 2004-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577905-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni al codice della strada, qualora, nelle ipotesi previste dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del predetto codice, non sia stata eseguita la contestazione immediata dell'infrazione l'organo accertatore non deve compilare due distinti verbali - uno di accertamento ed uno di contestazione dell'illecito - bensì, ai sensi l'art. 385 dello stesso regolamento, un unico verbale, indicando gli acquisiti elementi di tempo, di luogo e di fatto, e specificando i motivi per i quali non ha potuto procedere alla contestazione immediata, e lo deve trasmettere quindi al comando da cui dipende, che procede alla relativa notifica al trasgressore. In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza - ingiunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 196, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)