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Sez. L, Sentenza n. 2728 del 24/04/1980 (Rv. 406493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DISCIPLINA EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (cosiddetto regime di stabilita reale), requisiti necessari e sufficienti sono quelli previsti dal successivo art 35 della stessa legge, con riferimento alla organizzazione territoriale dell'impresa in unita produttive, quale che sia la sua dimensione complessiva. Detta norma, pertanto, se trova applicazione anche nelle ipotesi di impresa industriale o commerciale che occupa almeno sedici dipendenti nel suo unico stabilimento, non e invocabile nella diversa ipotesi di impresa industriale o commerciale che, pur occupando almeno trentasei dipendenti, abbia gli stessi dislocati secondo criteri organizzativi e territoriali non corrispondenti a quelli indicati dal citato art 35. In difetto di tali requisiti, resta operante l'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604, con il relativo regime di stabilita cosiddetta solo obbligatoria del posto di lavoro sempreche il datore di lavoro, anche non imprenditore, ovvero imprenditore ma senza l'articolazione produttiva suddetta, occupi almeno trentasei dipendenti, secondo la previsione dell'art 11 della legge n 604 del 1966. Ove, infine, non si realizzi nessuna delle indicate ipotesi, il licenziamento resta regolato dal comune regime del recesso di cui all'art 2118 cod civ. (V 1459/80, mass n 405003; (V 5108/79, mass n 401747; (Conf 2578/79, mass n 398914; (Conf 5058/78, mass n 394815; (Conf 2308/77, mass n 386010; (Conf 4009/76, mass n 382670).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)