Sez. 1, Sentenza n. 35045 del 18/04/2013 Cc. (dep. 14/08/2013) Rv. 257017 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Presidente del Tribunale di Sorveglianza - Dichiarazione di inammissibilità "de plano" - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale. (Fattispecie in cui il presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile un'istanza di liberazione condizionale proposta ai sensi dell'art. 682 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 682
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)