Sez. 1, Sentenza n. 23101 del 19/05/2005 Cc. (dep. 17/06/2005) Rv. 232087 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE | Presidente del Tribunale di sorveglianza - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza "de plano" - Condizioni - Limiti.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE
La dichiarazione di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza è legittima, in deroga al principio del contraddittorio, soltanto laddove la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, oppure appaia manifestamente infondata (sempre che la manifesta infondatezza, dovuta alla mancanza dei requisiti minimi di legge, non implichi un apprezzamento discrezionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)