Sez. 1, Sentenza n. 6667 del 08/07/1998 (Rv. 517044 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Da occupazione acquisitiva - Momento determinativo dell'illecito aquiliano - Soggetto tenuto al risarcimento del danno in caso di mancata emissione del decreto di espropriazione - Fattispecie relativa ad impresa privata concessionaria della P.A.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso in cui l'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà privata in opera pubblica si sia verificata nel periodo di occupazione legittima, senza che sia tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio, l'illecito aquiliano si determina alla scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto è in tale momento che si verifica l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla P.A., quale effetto dell'impossibilità di restituzione del bene. In siffatti casi, l'illecito è addebitabile al titolare del potere espropriativo, vale a dire al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione, sicché, nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata realizzata da impresa privata in forza di concessione, in tanto il soggetto concessionario può essere ritenuto autore dell'illecito, e quindi responsabile del danno patito dal terzo espropriato, in quanto al soggetto medesimo siano trasferite dalla P.A. le potestà relative al procedimento ablatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)