Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 12/12/2001 (Rv. 551067 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE | Danni al terzo proprietario da occupazione acquisitiva o da occupazione illegittima - Soggetto responsabile - Concessionario - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE
L'istituto della concessione è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell'opera, il concedente non avendo di regola alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo nell'interesse pubblico le cui ripercussioni di esauriscono nel rapporto interno con il concessionario. Ne deriva, pertanto, che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa, è il primo - e salvo che l'illecito non sia attribuibile anche o esclusivamente a fatti dell'amministrazione concedente - il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente nei confronti del proprietario non solo per l'illegittimo protrarsi del periodo di occupazione temporanea nonché per l'irreversibile trasformazione del fondo senza la preventiva acquisizione del decreto di esproprio, ma anche, "a fortiori", per il compimento di ogni attività illegittima esulante dalla funzione espropriativa trasferita dal concedente e traducentesi in un mero comportamento materiale in violazione del precetto di cui all'art. 2043 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)