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Sez. L, Sentenza n. 607 del 25/01/1984 (Rv. 432854 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVA - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DEL MERITO IN SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432854-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PROVA - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DEL MERITO IN SECONDO GRADO.*

Nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria il giudice del merito, come non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione delle indagini tecniche, così è ugualmente libero di seguire le conclusioni del consulente di primo grado ovvero di dissentirne, purché fornisca una motivazione del suo convincimento rispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame, con l'indicazione dei criteri logici e giuridici che lo hanno indotto al suo giudizio e con espressa considerazione delle specifiche ragioni dedotte dalle parti riguardo al loro dissenso o alla loro adesione alle conclusioni del consulente tecnico. (V 3499/82, mass n 421482; (V 4050/80, mass n 407963; (V 2372/79, mass n 398688; (V 1932/79, mass n 398330).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)