Sez. U, Sentenza n. 10294 del 18/10/1993 (Rv. 483965 - 01)
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Immunità giurisdizionale degli stati stranieri - Sussistenza - Condizioni - Controversia promossa dal cittadino italiano per la risoluzione del preliminare di vendita di un immobile concluso con uno Stato estero - Giurisdizione nazionale - Sussistenza - Destinazione dell'immobile a residenza ufficiale dell'ambasciatore e possesso concesso al promissario acquirente solo di fatto - Influenza - Esclusione.
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali
L'immunità giurisdizionale degli stati stranieri è invocabile solo quando essi agiscono come soggetti di diritto internazionale o, comunque, come titolari di potestà di impero, non quando si pongano nella medesima posizione di cittadini italiani, avvalendosi degli strumenti privatistici dell'ordinamento interno. Non si sottrae, pertanto, alla giurisdizione nazionale la controversia promossa dal cittadino italiano per ottenere la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile concluso con uno Stato estero, non rilevando in contrario la prevista destinazione dell'immobile stesso a residenza ufficiale dell'ambasciatore di tale Stato, né, in difetto di perfezionamento del preliminare con l'atto pubblico, il possesso concesso al promissario acquirente, ma solo di fatto e, quindi, senza idoneità a determinare l'operatività della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, sull'immunità diplomatica, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 18/04/1961 CORTE COST., Legge 09/08/1967 num. 804 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)