Sez. U, Sentenza n. 919 del 03/02/1996 (Rv. 495700 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Stati esteri ed enti pubblici operanti nell'ordinamento internazionale - Immunità giurisdizionale - Sussistenza - Condizioni - Stato o ente pubblico straniero agente "iure privatorum" - Giurisdizione dello stato ospitante - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, sulla immunità giurisdizionale degli Stati esteri e degli enti pubblici operanti nell'ordinamento internazionale, riguarda solo i rapporti che rimangono del tutto estranei all'ordinamento interno, o perché quegli Stati o enti agiscono in altri Paesi come soggetti di diritto internazionale, o perché agiscono quali titolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di cui sono portatori. Qualora, invece, lo Stato o l'ente pubblico straniero agisca indipendentemente dal suo potere sovrano, ponendosi alla stregua di un privato cittadino, la giurisdizione dello Stato ospitante nei suoi confronti non può essere esclusa, giacché esso svolge la sua attività iure privatorum (principio ribadito dalla S.C. in relazione a controversia, ritenuta relativa ad un rapporto contrattuale di diritto privato, concernente il pagamento di onorari a favore di due architetti da parte di uno Stato straniero, per la ristrutturazione di un immobile da adibire a residenza ufficiale dell'ambasciatore di detto Stato
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)