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Sez. L, Sentenza n. 24886 del 23/11/2006 (Rv. 593523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima apposizione del termine - Cessazione della prestazione lavorativa alla sua scadenza - Diritto alle retribuzioni - Condizioni - Determinazione di una situazione di "mora accipiendi" - Necessità - Idoneità della domanda di licenziamento a determinare la predetta condizione - Esclusione - Risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute - Presupposti - Natura e forma della messa in mora - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Al dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni lavorative alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto non spetta la retribuzione, finché non provveda ad offrire la prestazione lavorativa determinando una "mora accipiendi" del datore di lavoro, situazione questa che non è integrata dalla domanda di annullamento del (ritenuto) licenziamento illegittimo con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, né è riconoscibile al lavoratore stesso il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute per il periodo successivo alla scadenza del suddetto termine, posto che dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni deriva che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente. Peraltro, anche a tali fini, l'atto di costituzione in mora - ancorché effettuabile da un terzo, da un "nuncius" o da un rappresentante - configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio, sicché deve essere rivolto al datore di lavoro affinché possa risultare formalizzato il rifiuto a ricevere la prestazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso incidentale proposto dal lavoratore, che, a seguito della dichiarata illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva invocato il risarcimento dei danni dipendenti dalla condotta del datore di lavoro, senza però provvedere a costituire formalmente in mora quest'ultimo, non potendo riconoscersi alcuna efficacia, a tale scopo, alla mera iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento, contenente la richiesta di essere inserito negli elenchi stagionali per ottenere la precedenza nelle successive assunzioni a tempo determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)