Sez. L, Sentenza n. 1131 del 14/02/1983 (Rv. 425908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDO O DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO ALTRA AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDO O DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO ALTRA AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'ipotesi del comando o distacco del lavoratore - la quale, di per sè, non integra violazione del divieto d'intermediazione e d'interposizione nelle prestazioni di lavoro stabilito dalla legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - è configurabile allorché la destinazione dell'attività lavorativa a favore dell'impresa cui il lavoratore è comandato o distaccato continui a realizzare l'interesse contrattuale del datore di lavoro distaccante a disporre organizzativamente del comportamento del dipendente. Sotto tale profilo, è, pertanto, necessaria un'accurata indagine del giudice del merito, il quale, per stabilire, nella peculiarità delle singole situazioni, l'effettività del rapporto con il datore di lavoro distaccante o la sua sussistenza direttamente nei confronti del terzo, presso cui il lavoratore sia stato comandato, deve accertare l'esistenza, in concreto, di un interesse - non solo iniziale ma anche persistente - dello stesso datore di lavoro distaccante (nonché di norma, del terzo beneficiario del distacco) a che il lavoratore svolga le sue prestazioni fuori della sua impresa, nel permanere di un vincolo di dipendenza non meramente apparente, di cui indice significativo è, in ogni caso, il carattere non definitivo, anche se non predeterminato nella sua effettiva durata, dell'applicazione del lavoratore presso l'impresa del terzo. (V 3488/81, mass n 414082; (V 2437/81, mass n 413212; (V 5868/79, mass n 402536; (V 1664/79, mass n 398017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)