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Sez. L, Sentenza n. 7094 del 06/07/1990 (Rv. 468139 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - TERMINE QUINQUENNALE EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - APPLICABILITÀ AL CREDITO PER RATEI GIÀ LIQUIDATI - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468139-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - TERMINE QUINQUENNALE EX ART. 129 DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - APPLICABILITÀ AL CREDITO PER RATEI GIÀ LIQUIDATI - CARATTERE ESCLUSIVO - CONSEGUENZE.*

Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - essendo stata dichiarata (con sentenza n. 283 del 1989) l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (autenticamente interpretativa del primo comma del citato art. 129 nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento) - è applicabile solo al credito relativo ai ratei di pensione già liquidati, mentre il credito avente ad oggetto i ratei non liquidati o non riliquidati (nella specie, in relazione al trattamento minimo, in ipotesi di contitolarità di più pensioni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981) rimane assoggettato alla prescrizione decennale. (V 2026/90, mass n 465863; (V 915/89, mass n 461909; (V 376/89, mass n 461506; (V 217/89, mass n 462400; (V 6008/88, mass n 460437; (V 6007/88, mass n 460436; (V 2243/88, mass n 458054; (V 2249/77, mass n 385971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)