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Sez. L, Sentenza n. 1769 del 18/03/1982 (Rv. 419621 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - RIGETTO IMPLICITO DELLE CENSURE DELLA PARTE ALLE CONCLUSIONI PREDETTE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419621-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - RIGETTO IMPLICITO DELLE CENSURE DELLA PARTE ALLE CONCLUSIONI PREDETTE - CONFIGURABILITÀ.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente, ed il dovere di dimostrare di aver tenuto conto delle critiche mosse alla consulenza stessa può essere da lui adempiuto anche senza una dettagliata confutazione di esse, perché il dovere della motivazione è soddisfatto quando il giudice indichi le fonti del suo convincimento, sicché le contrarie deduzioni, se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito. (V 1923/80, mass n 405549; (Conf 498/76, mass n 379157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)