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Sez. L, Sentenza n. 213 del 12/01/1983 (Rv. 425042 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - SENTENZA PRONUNCIATA FRA UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI PUBBLICI TRASPORTI ED UN EX DIPENDENTE - ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO DEL DIRITTO DI QUEST'ULTIMO ALL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'INPS AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425042-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - SENTENZA PRONUNCIATA FRA UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI PUBBLICI TRASPORTI ED UN EX DIPENDENTE - ACCERTAMENTO PASSATO IN GIUDICATO DEL DIRITTO DI QUEST'ULTIMO ALL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE AI FINI DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'INPS AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - AMMISSIBILITÀ.*

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa, come affermazione oggettiva di verità, anche nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio, a meno che essi non siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso. Pertanto, in materia di benefici "combattentistici", la sentenza pronunciata nel giudizio fra un'azienda municipalizzata di pubblici trasporti ed un ex dipendente, la quale abbia riconosciuto il diritto di questo all'anzianità convenzionale ai fini della indennità di buonuscita, ove passata in giudicato spiega efficacia nei confronti dell'i.N.P.S., successivamente convenuto in giudizio dall'ex dipendente per il riconoscimento della stessa anzianità ai fini del trattamento pensionistico, giacché se l'Onere finanziario relativo all'applicazione, ai fini del trattamento pensionistico, dei benefici suddetti grava esclusivamente sul datore di lavoro, l'ente previdenziale, assumendo il dovere, accessorio e strumentale, di provvedere - ex art. 6 della legge n. 824 del 1971 - alla anticipazione ed alla materiale corresponsione delle somme spettanti agli aventi diritto, si presenta soggetto di un rapporto non autonomo rispetto a quello deciso. (V 4899/80, mass n 408374, sulla prima parte; (V 3938/77, mass n 387637; (V 1806/76, mass n 380592).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)