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Sez. 1, Sentenza n. 19211 del 30/09/2005 (Rv. 583565 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Beni non impiegati per l'esecuzione dell'opera perchè inseriti in diverso progetto di opera pubblica - Diritto potestativo alla retrocessione - Mancato esercizio - Constatata impossibilità della retrocessione - Risarcimento del danno derivante all'espropriato - Spettanza - Esclusione - Mancata dichiarazione di inservibilità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583565-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In materia di espropriazione per pubblico interesse, ove appaia evidente, pur in assenza di dichiarazione di inservibilità di parte dei beni espropriati, che essi non saranno impiegati per la realizzazione dell'opera, rientrando in un successivo progetto per una diversa opera pubblica, il soggetto espropriato, pur titolare di un diritto potestativo a ottenere la retrocessione, non può lamentare il danno consistente nell'impossibilità di ottenerla per essere stato il bene espropriato utilizzato per la realizzazione di opera diversa, sia perché non si può imputare all'amministrazione espropriante la violazione di alcun obbligo a fronte del diritto potestativo, sia perché la perdita della "chance" di ottenere il risarcimento per l'impossibilità di riconseguire il bene è riconducibile alla stessa condotta del soggetto che non ha agito per ottenere la sentenza costitutiva di retrocessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)