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Sez. 6, Sentenza n. 3970 del 07/01/1995 Cc. (dep. 27/11/1995) Rv. 203328 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta del condannato - Sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Condannato agli arresti domiciliari - Applicabilità della sospensione - Possibilità - Ragione.
Stato
decisa il 1995-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203328-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - In genere

La sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 47 comma terzo dell'ordinamento penitenziario, nel caso di presentata istanza di affidamento in prova al servizio sociale deve trovare applicazione anche per i condannati che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovino agli arresti domiciliari per misura cautelare. Invero nei confronti di tali soggetti sussiste l'esigenza di evitare, a fronte di possibilità di recupero, le influenze dell'ambiente carcerario, esigenza alla cui tutela è finalizzata la norma suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)