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Sez. 6, Sentenza n. 5418 del 29/03/1995 Ud. (dep. 11/05/1995) Rv. 201645 - 01

Procedimento pretorile - Dibattimento - Liste dei testimoni, periti, consulenti tecnici | Deposito delle liste - Termine - Rinvio della prima udienza di trattazione - Decorrenza di nuovo termine per la presentazione delle liste - Esclusione - Rinvio del dibattimento a nuovo ruolo - Successivo deposito delle liste - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201645-01

Procedimento pretorile - Dibattimento - Liste dei testimoni, periti, consulenti tecnici

Nel procedimento davanti al pretore il termine previsto, a pena di inammissibilità dall'art. 567, comma secondo, cod. proc. pen., per il deposito delle liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame (almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento) va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio. Ciò purché, tuttavia il dibattimento non sia stato rinviato a nuovo ruolo, nel qual caso la parte riacquista interamente i diritti che a lei non sono espressamente vietati da precise disposizioni normative. Ne deriva che la lista dei testi, non presentata precedentemente, può essere depositata per la prima volta entro il termine stabilito antecedentemente alla nuova udienza di rinvio, in quanto gli artt. 468 e 567 cod. proc. pen. non fissano alcun limite all'esercizio di tale potere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 467, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 467, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 567 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 567 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)