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Sez. 5, Sentenza n. 41129 del 28/09/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220812 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Termine - Rinvio della prima udienza di trattazione - Decorrenza di nuovo termine per presentazione liste - Esclusione - Rinvio del dibattimento a nuovo ruolo - Successivo deposito delle liste - Possibilità.
Stato
decisa il 2001-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220812-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE

Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che, soltanto nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista, in quanto il termine decorre nuovamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)