Sez. 5, Sentenza n. 41129 del 28/09/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220812 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE | Termine - Rinvio della prima udienza di trattazione - Decorrenza di nuovo termine per presentazione liste - Esclusione - Rinvio del dibattimento a nuovo ruolo - Successivo deposito delle liste - Possibilità.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - IN GENERE
Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che, soltanto nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista, in quanto il termine decorre nuovamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)