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Sez. 1, Sentenza n. 1666 del 09/06/1973 (Rv. 364563 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NESSO DI CAUSALITA TRA L'ATTIVITA PERICOLOSA E L'EVENTO DANNOSO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO - PROVA PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO D'UNA POSSIBILE PLURALITA DI ANTECEDENTI - AFFERMAZIONE DEL GIUDICE CIRCA LA NECESSITA DELLA PROVA DELLA INSUSSISTENZA DEGLI ALTRI ANTECEDENTI AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364563-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - NESSO DI CAUSALITA TRA L'ATTIVITA PERICOLOSA E L'EVENTO DANNOSO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DANNEGGIATO - PROVA PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO D'UNA POSSIBILE PLURALITA DI ANTECEDENTI - AFFERMAZIONE DEL GIUDICE CIRCA LA NECESSITA DELLA PROVA DELLA INSUSSISTENZA DEGLI ALTRI ANTECEDENTI AL FINE DELLA DIMOSTRAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITA - AMMISSIBILITA.*

Nell'ipotesi di danno cagionato nello svolgimento di un'attivita pericolosa (art 2050 cod civ) spetta pur sempre all'attore (danneggiato) fornire la dimostrazione del nesso di causalita fra l'Esercizio di quell'attivita e l'evento dannoso, e quindi la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, sebbene non la prova negativa dell'insussistenza di qualsiasi altro fatto doloso o colposo ascrivibile a terzi estranei. Non viola tali principi il giudice del merito che in una prova per presunzioni, procedendo, al fine dell'indagine su quel fattore eziologico, dal fatto noto al fatto ignoto che, in ordine di consequenzialita, rappresenti l'antecedente normale o tipico del primo, abbia accertato una possibile pluralita di antecedenti e quindi, negando l'esclusivita del nesso di consequenzialita del fatto noto rispetto ad uno di essi come sua causa - esclusivita ch'e necessaria al successo della prova per presunzioni - abbia ritenuto incombere all'attore la prova storica della concreta insussistenza degli altri antecedenti. Tanto non significa, infatti, aver posto a carico dell'attore, oltre alla prova positiva della derivazione dell'evento da un dato antecedente, anche quella negativa dell'insussistenza di altri; la prima prova non potendosi, in via logica, ritenere raggiunta, nel caso ipotizzato, se non appunto a seguito della seconda.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)