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Sez. 3, Sentenza n. 2796 del 08/05/1984 (Rv. 434829 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434829-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTO.*

In tema di responsabilità per l'Esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'Esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non lo riguarda. (V 542/82, mass n 418254; (V 5799/80, mass n 409624; (V 509/75, mass n 373810; (V 1666/73, mass n 364563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)