Sez. L, Sentenza n. 902 del 27/01/2000 (Rv. 533207 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Pensioni di riversibilità e indirette - Uscita di uno dei contitolari dal gruppo dei superstiti - Riliquidazione della pensione - Criteri - Applicabilità anche alla quota di integrazione al minimo - Conseguenze - Maggiorazioni ex art. 4 legge n. 140/1985 - Computabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Nel caso in cui uno dei superstiti aventi diritto alla relativa pensione (di reversibilità od indiretta) perda per qualsiasi causa il diritto a tale prestazione, il trattamento pensionistico spettante ai residui superstiti va determinato, nella sua conseguente consistenza quantitativa, a norma dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 come risultante dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, mediante un'operazione di determinazione "ab origine", assumendo a base del calcolo la pensione goduta dal dante causa al momento del decesso, o che al medesimo sarebbe spettata in relazione alla posizione assicurativa e contributiva conseguita, tenendo conto della nuova composizione del nucleo familiare superstite ed applicando poi, sull'importo così riliquidato, e con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli aumenti perequativi via via intervenuti "medio tempore". Tale regola e il relativo metodo di attuazione sono applicabili anche alla componente pensionistica costituita dall'eventuale integrazione al minimo, con la conseguenza della computabilità delle relative maggiorazioni ex art. 4 della legge n. 140 del 1985.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)