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Sez. L, Sentenza n. 9132 del 29/08/1995 (Rv. 493795 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Riliquidazione della pensione a seguito dell'uscita dal gruppo dei superstiti di uno dei contitolari - Criteri - Disciplina ex art. 22 della legge n. 903 del 1965 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493795-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Ai sensi della legge 21 luglio 1965 n. 903, la riliquidazione della pensione ai superstiti, nell'ipotesi in cui sopravvenga l'uscita dal gruppo dei contitolari di uno di essi, è soggetta, in difetto di diversa previsione espressa, agli stessi criteri fissati per l'originaria liquidazione dall'art. 22 della legge suddetta e, pertanto, deve essere effettuata mediante detrazione della quota del contitolare escluso dalla pensione originariamente goduta dal dante causa, o a questi spettante, applicando, poi, sul residuo importo di pertinenza dei restanti contitolari, con decorrenza dalla morte del dante causa, gli aumenti di legge e gli incrementi perequativi successivamente intervenuti, mentre va esclusa ogni possibilità di operare la suddetta detrazione sul trattamento globale in atto alla data della variazione del nucleo assistito.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)