diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4806 del 04/10/1985 (Rv. 442211 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - CESSIONI DI LINEE O FUSIONE DI AZIENDE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA CONSERVAZIONE DELLA QUALIFICA IN PRECEDENZA RICOPERTA - LIMITE.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442211-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - CESSIONI DI LINEE O FUSIONE DI AZIENDE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA CONSERVAZIONE DELLA QUALIFICA IN PRECEDENZA RICOPERTA - LIMITE.*

La tabella unica nazionale introdotta dalla legge 6 agosto 1954 n. 858 inquadra i lavoratori dipendenti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto in varie classi non solo sulla base delle mansioni svolte, ma anche in relazione alle dimensioni dell'azienda, di tal che la stessa qualifica può essere inquadrata in una classe più o meno elevata a seconda dell'organizzazione dell'azienda e della relativa articolazione funzionale delle mansioni. Pertanto, in ipotesi di cessione di linee o di fusione di aziende, il diritto del lavoratore alla conservazione della qualifica in precedenza ricoperta (art. 26 legge citata) può rispondere ad un criterio di semplice corrispondenza nominalistica, riconosciuta dalla detta tabella unica nazionale, solo se rimane invariata la classe di inquadramento della qualifica medesima per essere l'azienda subentrante delle stesse dimensioni, e quindi della stessa categoria, dell'azienda di provenienza; in caso contrario il giudice deve accertare in quale corrispondente qualifica della nuova organizzazione aziendale sia inquadrabile la qualificazione professionale raggiunta dal lavoratore presso l'azienda di provenienza. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a conservare la qualifica di capo deposito senza tener conto che tale qualifica rivestita nell'azienda di provenienza apparteneva ad una classe inferiore di quella della medesima qualifica riferita all'azienda subentrante per essere quest'ultima di maggiori dimensioni, e quindi di più elevata categoria, della prima). (V 6698/81, mass n 417572; (V 4694, mass n 401247; (V 3080/77, mass n 386644).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 858 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)