Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 19/05/1983 (Rv. 428350 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - SPESE ACCESSORIE (NOTARILI E DI REGISTRAZIONE) - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - SPESE ACCESSORIE (NOTARILI E DI REGISTRAZIONE) - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
A differenza di quanto è stabilito per l'Esercizio del riscatto convenzionale, per il quale è espressamente posto a carico del retraente l'Obbligo di corrispondere oltre alle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo anche quelle relative alle spese ed a ogni altro pagamento effettivamente fatto per la vendita (art. 1503 cod. civ.), per il riscatto agrario è posto, invece, a carico del coltivatore l'Obbligo di corrispondere il solo prezzo e non anche le menzionate spese accessorie, ivi comprese quelle notarili e di registrazione sostenute dal retrattato. (Conf 3435/81, mass n 414033; (Conf 4289/80, mass n 408154; (Conf 1184/80, mass n 404678).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1503, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)