Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 18/02/1980 (Rv. 404678 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - ONERE DEL RETRAENTE - SPESE NOTARILI E DI REGISTRO - ONERE DEL RETRATTATO - LIMITI - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - ONERE DEL RETRAENTE - SPESE NOTARILI E DI REGISTRO - ONERE DEL RETRATTATO - LIMITI - RIVALSA NEI CONFRONTI DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 8, comma sesto, della legge 26 maggio 1965 n 590, che per il riscatto agrario prevede il pagamento del prezzo dal retraente al retrattato, senza alcun accenno alle spese notarili e di registro da questo sostenute - a differenza dell'art 1503 cod civ, che, in tema di riscatto convenzionale, impone al riscattante di corrispondere, oltre al prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita - il retraente nel riscatto agrario ha l'Onere di rimborsare soltanto il prezzo, e non anche le altre spese per l'acquisto del fondo sostenute dal retrattato. Per queste, il soggetto, cui devono essere poste a carico, deve essere individuato - in separata Sede - in base al principio cuius commoda eius incommoda, salvo il correttivo della responsabilita per i danni dovuti alla propria condotta dolosa o colposa e cosi con l'eventuale rivalsa del retrattato nei confronti del venditore, qualora lo acquisto sia avvenuto nell'incolpevole ignoranza del diritto di prelazione del coltivatore. (V 4865/78, mass n 394579; (V 516/77, mass n 384072; (contra 5673/78, mass n 395453; (contra 2724/72, mass n 360391; (contra 1021/70, mass n 346563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1503, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)