diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3435 del 25/05/1981 (Rv. 414033 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - OBBLIGHI DEL RETRAENTE - RIMBORSO DEL PREZZO - ALTRE SPESE SOSTENUTE DAL RETRATTATO PER L'ACQUISTO DEL FONDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414033-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - OBBLIGHI DEL RETRAENTE - RIMBORSO DEL PREZZO - ALTRE SPESE SOSTENUTE DAL RETRATTATO PER L'ACQUISTO DEL FONDO - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (come modificata dalla legge 14 agosto 1971 n 817), nel riscatto agrario - a differenza di quanto avviene nel riscatto convenzionale ove il riscattante e tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art 1503 cod civ, oltre il prezzo, anche le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita - il retraente ha l'Onere di rimborsare esclusivamente il prezzo e non anche le altre spese, sostenute per l'acquisto del fondo, dal retrattato, le quali vengono a gravare su quest'ultimo in base al principio cuius commoda eius incommoda, salva l'eventuale responsabilita nei di lui confronti dell'alienante che abbia agito con dolo o colpa. (Conf 4289/80, mass n 408154; (Conf 1184/80, mass n 404678; (contra 5673/78, mass n 395453; (contra 1021/70, mass n 346563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1503, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)