Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 05/06/1993 (Rv. 482689 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Dolo - Della parte | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Dolo - Della parte
Ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio di cui all'art. 395 n. 1 cod. proc. civ., è necessaria un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artefizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità: requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento, ed il successivo comportamento processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)