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Sez. 2, Sentenza n. 7576 del 29/08/1994 (Rv. 487789 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Violazione dell'obbligo di lealtà e probità, mendacio, false allegazioni, reticenze - Insufficienza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487789-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE

Ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio (ex art. 395 n. 1 cod. proc. civ.) è necessaria un'attività intenzionalmente fraudolenta che si sia concretata in artefizi o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria, impedendo al giudice l'accertamento della verità, e non basta, quindi, la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità (art. 88 cod. proc. civ.), né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se queste non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)