Sez. 2, Sentenza n. 1155 del 29/01/2002 (Rv. 551952 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità: requisiti, questi, ravvisabili anche nel mendacio o nel silenzio su fatti decisivi della causa, specie quando la stessa domanda giudiziale trovi fondamento su tale atteggiamento ed il successivo comportamento processuale, attuativo di questo iniziale disegno fraudolento, sia tale da impedire un'efficiente attività difensiva della controparte o, comunque, da pregiudicare l'accertamento della verità. Il giudice della revocazione deve, quindi, individuare ed accertare i singoli fatti in cui si è estrinsecata l'attività dolosa o la corrispondente condotta omissiva e darne, quindi, motivazione congrua e logicamente ineccepibile in merito alla deficienza difensiva e all'errore della sentenza che hanno determinato onde evitare il sindacato in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)