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Sez. 1, Sentenza n. 4452 del 08/07/1986 (Rv. 447204 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI SCALA MOBILE PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI "ERGA OMNES" CON D.P.R. N. 564 DEL 1962 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZA - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLA DIFFERENZA TRA IL SUDDETTO TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CONCRETAMENTE CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA IMPOSTO DALL'ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE MEDESIME.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447204-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA E DI ALTA MONTAGNA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DIPENDENTI DI AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE - SISTEMA DI SCALA MOBILE PRIVILEGIATO PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI "ERGA OMNES" CON D.P.R. N. 564 DEL 1962 - PERSISTENZA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - CONSEGUENZA - VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 DELLA DIFFERENZA TRA IL SUDDETTO TRATTAMENTO PRIVILEGIATO E QUELLO CONCRETAMENTE CORRISPOSTO IN BASE AL REGIME UNICO DI CONTINGENZA IMPOSTO DALL'ART. 2 DEL CITATO D.L. N. 12 DEL 1977 - OBBLIGO DELLE AZIENDE MEDESIME.*

Con riguardo ai dipendenti di aziende di credito e finanziarie, i contratti collettivi del 30 dicembre 1950 e del 22 maggio 1954 (efficaci erga omnes in forza del d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 564), i quali, con riferimento ai dati sul costo della vita rilevati nel comune di Milano, prevedono un sistema di "scala mobile" cosiddetto anomalo o privilegiato, sono rimasti operanti ed efficaci anche dopo che, nel 1965, è cessata detta rilevazione municipale del costo della vita, avocata in via esclusiva dall'i.S.T.A.T., e dopo che, nel settembre 1975, è stato disdetto l'accordo (di diritto comune) dell'11 gennaio 1968, tenuto conto che quest'ultimo aveva una portata meramente integrativa (sugli indici da prendere a parametro) e non innovativa o sostitutiva "erga omnes". Pertanto, alla data di entrata in vigore del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1977 n. 91), le aziende di credito o finanziarie, essendo tuttora tenute a corrispondere ai propri dipendenti i miglioramenti retributivi, per effetto di variazione del costo della vita, stabiliti dai citati contratti del 1950 e 1954, erano conseguenzialmente obbligate, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384, a versare al fondo speciale ivi menzionato le somme derivanti, per il 1977, dalla differenza fra il trattamento discendente del predetto regime privilegiato e quello concretamente corrisposto in base al regime unico di contingenza imposto dall'art. 2 del d.l. n. 12 del 1977. (Conf 2690/84, mass n 433763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 30/12/1950, Contr. Coll. 22/05/1954, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 2 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 564

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)