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Sez. L, Sentenza n. 801 del 27/01/1998 (Rv. 511976 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Configurabilità dopo la proposizione dell'impugnazione - Esclusione - Espressa rinuncia all'impugnazione stessa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511976-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE

L'acquiescenza, espressa o tacita, contemplata dall'art. 329 cod. proc. civ., opera come preclusione rispetto ad una impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di una espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)