Sez. 2, Sentenza n. 2840 del 10/01/2013 Cc. (dep. 21/01/2013) Rv. 254453 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Presupposti - Presunzione di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione - Pericolo di fuga - Valutazione prognostica di elementi concreti che la rendano probabile - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non va ritenuta in astratto, sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., bensì in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)