Sez. 1, Ordinanza n. 3940 del 01/07/1998 Cc. (dep. 06/08/1998) Rv. 211294 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termini di fase - Periodo successivo alla sentenza di condanna di primo grado - Appartiene alla fase d'appello - Sospensione ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c)- cod. proc. pen. - Opera a vantaggio della fase d'appello.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la stesura della motivazione della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 304, comma primo, lett. c)- cod. proc. pen., opera a vantaggio della successiva fase di appello, in quanto la redazione della sentenza, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 544 cod. proc. pen., è necessariamente successiva alla sua pronuncia, che individua il momento di passaggio dalla fase di primo grado a quella di appello. (La S.C. ha chiarito che la competenza ad emettere il provvedimento di sospensione attribuita al giudice di primo grado, che pure ha oramai esaurito il suo compito nel procedimento, si giustifica con la circostanza che, sino al deposito della motivazione, non è ancora cominciato il decorso dei termini di impugnazione e che pertanto non è stato ancora investito del processo il giudice d'appello, aggiungendo che i termini custodiali della fase di appello cominciano a decorrere alla data di scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione). (Conf. Sez. I, c.c. 3327/98).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)