Sez. 6, Sentenza n. 43782 del 19/09/2014 Cc. (dep. 20/10/2014) Rv. 260622 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Provvedimento adottato dal giudice di appello prima della sentenza - Legittimità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
In tema di ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice di secondo grado può adottare il relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., non solo contestualmente alla conferma della sentenza di condanna, ma anche prima dell'emissione della decisione di sua competenza, laddove ricorra un concreto pericolo di fuga desunto da elementi e fatti "nuovi" rispetto a quelli eventualmente apprezzati, a tal fine, prima della scarcerazione. (Fattispecie relativa ad ordinanza di ripristino della custodia cautelare emessa dalla Corte d'appello prima dell'udienza fissata per la discussione, nei confronti di un imputato che, condannato in primo grado alla pena di anni otto, mesi due di reclusione, e gravato da altra condanna irrevocabile alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione aveva ottenuto - previa denuncia di smarrimento - un nuovo passaporto valido per l'espatrio tramite un'ambasciata italiana in un Paese estero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)