Sez. 3, Sentenza n. 3365 del 20/12/2004 Cc. (dep. 02/02/2005) Rv. 230738 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE | Esclusione della condanna alle spese del procedimento per la parte privata della quale sia stata parzialmente accolta l'impugnazione - Nozione di accoglimento parziale.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE
Ai fini dell'esonero della parte privata dalla condanna alle spese processuali in caso di accoglimento, anche parziale, della sua impugnazione, quest'ultima non può considerarsi accolta allorché non sia stato modificato alcun capo o punto del provvedimento impugnato, pur essendo state ritenute fondate alcune delle censure alla motivazione di esso, in quanto sono i capi e i punti a riguardare il profilo decisionale e dispositivo dell'atto, che rileva al fine di stabilire se l'impugnazione sia stata, o non, rigettata, mentre la motivazione concerne soltanto il profilo argomentativo o logico di esso. (Nella specie, relativa a riesame di misura di cautela personale, il tribunale del riesame aveva escluso, in accoglimento di apposito motivo, la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, ma aveva confermato la presenza di quella del pericolo di reiterazione criminosa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)