Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Ud. (dep. 02/07/1997) Rv. 207947 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato - Esclusione della condanna alle spese del procedimento - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione. (Fattispecie nella quale la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che erroneamente aveva condannato alle spese l'imputato appellante, del quale era stato accolto in parte l'appello con riferimento ai capi civili della domanda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)