Sez. 5, Sentenza n. 17416 del 13/03/2007 Ud. (dep. 08/05/2007) Rv. 236638 - 01
IMPUGNAZIONI - SPESE | Parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato in riforma della decisione di primo grado - Modifica della decisione sulle spese - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - SPESE
Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)