Sez. 3, Sentenza n. 24862 del 23/04/2003 Ud. (dep. 09/06/2003) Rv. 224937 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Parziale accoglimento del ricorso dell'imputato - Annullamento parziale con rinvio - Giudizio di rinvio - Condanna alle spese sia del giudizio di cassazione che del giudizio di rinvio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli parzialmente con rinvio non può essere pronunciata dal giudice di rinvio alcuna condanna al pagamento delle spese processuali sostenute né nel giudizio di legittimità né nel giudizio di rinvio in quanto non è previsto dal sistema processuale penale che il giudice di rinvio valuti la reale soccombenza nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)