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Sez. 5, Sentenza n. 23946 del 23/12/2004 (Rv. 578677 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Sospensione dei termini processuali - Ambito applicativo - Controversia concernente avviso di liquidazione emesso sulla base della volontà del contribuente di avvalersi del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 - Sospensione dei termini - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578677-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la sospensione dei termini "per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio", prevista dal sesto comma, secondo periodo, della norma citata (periodo aggiunto dall'art. 5 bis del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27), non è applicabile alle controversie concernenti l'avviso di liquidazione emesso in base alla volontà espressa dal contribuente di avvalersi, per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154). In tal caso, infatti, l'amministrazione si limita a recuperare l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione del contribuente, svolgendo un'attività meramente liquidatoria, e ciò esclude la configurabilità di una lite fiscale suscettibile di definizione ai sensi del citato art. 16 della legge n. 289 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)