Sez. 5, Sentenza n. 12147 del 02/07/2004 (Rv. 574059 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Di cui alla L. n. 289 del 2002 e succ. mod. - Sospensione della lite fiscale - Ex art. 16, comma 6, L. n. 89 - Condizioni - Assenza di potere discrezionale dell'A.F. - E di sanzioni irrogate - Fattispecie relativa ad avviso di liquidazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono di cui alla l. n. 289 del 2002 (e succ. mod.), va esclusa la sospensione del giudizio, di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 289 cit., stabilita fino al 30 aprile 2004, ove la controversia tributaria riguardi la richiesta di valutazione automatica di alcuni cespiti da parte del contribuente e non rilevi alcun atto impositivo, per essere le imposte liquidate senza l'esercizio di alcun potere discrezionale dell'Amministrazione finanziaria, in base all'applicazione di parametri predeterminati e non siano irrogate sanzioni (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che nella specie vi fossero sanzioni, non ritenendosi sufficiente, per sostenere il contrario, la generica indicazione a stampa, sugli avvisi, di una liquidazione anche delle sanzioni e delle soprattasse).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)